zona
statuto associazione
"ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PALMERINO aps"iscritta al n.637 nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Citta Metropolitana di Firenze
STATUTO
Associazione di Promozione sociale
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo
settore”) e successive modifiche, un’associazione di promozione sociale avente
la seguente denominazione:
“ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PALMERINO aps”, da ora in avanti denominata “associazione”,
con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L’Associazione, senza alcun fine di lucro, nel pieno rispetto della
libertà e della dignità dei propri associati, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
e sociali dei suoi aderenti, si propone di perseguire l’interesse generale
della comunità, la promozione e lo sviluppo della personalità umana e
l’integrazione sociale degli individui, persegue finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in
favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di
cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti
agli enti associati:
-
educazione,
istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa;
-
organizzazione
e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui all’articolo 5 D.Lgs. 117/2017.
L’Associazione si propone
-nello specifico- di favorire la valorizzazione del patrimonio culturale della
realtà locale in cui opera ed al fine della diffusione del pensiero e delle
opere di autori ed artisti e studiosi che per secoli si sono avvicendati al Palmerino,
intende ri-creare presso la Villa (che porta questo nome) un centro vitale di
scambi interculturali ed interdisciplinari volti, da un lato
all’approfondimento ed alla divulgazione di quelle opere del passato che del
luogo sono espressione, dall’altro alla promozione di studi, iniziative e
ricerche – anche di respiro internazionale - che si offrano come eventi
creativi della contemporaneità.
Per il perseguimento dei propri
scopi, potrà tra l’altro svolgere attività di:
A) organizzazione di eventi, rassegne,
rappresentazioni e manifestazioni a carattere culturale di vario genere;
B) realizzazione di studi e ricerche oltre ad
attività di formazione nei settori trattati;
C) fungere da centro di riferimento e di
accoglienza per artisti, autori e per tutti coloro che intendono promuovere e
sviluppare le arti nella più estesa accezione di tale termine;
D) realizzazione di iniziative volte alla
diffusione ed alla tutela dell’attività svolta dall’Associazione, anche
attraverso scambi con altre organizzazioni o enti pubblici o privati;
E) organizzazione di attività volte alla
valorizzazione delle conoscenze multidisciplinari per la salvaguardia della
natura e promuovere la conoscenza attraverso attività pratiche e ludiche,
prediligendo la frequentazione di soggetti minori e fasce di cittadini più
deboli.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del
Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e
strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con
apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente
operata da parte dell’Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del
Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a
terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine
di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei
principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e
con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Possono
aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o
senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano
alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e
conoscenze.
Chi intende essere ammesso
come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà
contenere:
-
l'indicazione
del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché
recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
-
la
dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli
eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate
dagli organi associativi;
-
la
liberatoria ai fini della tutela della privacy.
Il Consiglio
Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti
con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di
ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del
Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio
Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della
domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di
ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro
60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che
sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte,
se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Il Consiglio Direttivo può attribuire il
titolo di associato onorario a personalità che si siano distinte nei settori in
cui opera l’Associazione.
Lo status di
associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art.
5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo
criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
-
eleggere
gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
-
esaminare
i libri sociali;
-
essere
informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
-
frequentare
i locali dell’associazione;
-
partecipare
a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
-
concorrere
all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
-
essere
rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
-
prendere
atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e
consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
-
rispettare
il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
-
svolgere
la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito,
senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini
annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte,
recesso o esclusione.
L’esclusione può
essere deliberata qualora l’associato:
-
non
ottemperi al versamento della quota associativa;
-
tenga
un comportamento in contrasto con gli scopi associativi e non ottemperi alle
deliberazioni degli organi associativi;
-
incorra
in altre gravi violazioni sottoposte al giudizio dell’Assemblea.
L’associato può
sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere
dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al
Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una
apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili,
rivalutabili e trasmissibili.
ART. 6
(Organi)
Sono organi dell’associazione:
-
l’Assemblea;
-
Il
Consiglio Direttivo;
-
il
Presidente;
-
l’Organo
di controllo (eventuale);
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun
compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 7
(Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti,
da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro
associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta,
contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine
del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea
all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del
bilancio di esercizio.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
-
nomina
e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;
-
approva
il bilancio di esercizio;
-
delibera
sulla esclusione degli associati;
-
delibera
sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
-
approva
l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
-
delibera
lo scioglimento;
-
delibera
la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
-
delibera
sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo
Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per
delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità,
gli amministratori non hanno voto.
Per deliberare lo scioglimento
dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno ¾ degli associati.
ART. 8
(Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli
indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla
quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo -cui
competono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione- tutto quanto
non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di
altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee
approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale
nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione
e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività
associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà
dell’associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso
tra tre e cinque, nominati dall’Assemblea per la durata di tre anni e sono
rieleggibili.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate
ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica
l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Almeno due componenti il Consiglio devono essere scelti tra i soci fondatori. È
facoltà del Consiglio Direttivo di nominare soci fondatori coloro che negli
anni si sono distinti per speciali meriti e costanti apporti alle attività
dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni
dell’Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale,
pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono
iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i
terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9
(Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti
interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i componenti del Consiglio
Direttivo a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza
del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi,
decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio
Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo
Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo,
svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi,
riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione
ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
(Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei
requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399
del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al
co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti
requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello
Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con
riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora
applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare
inoltre, al
superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti.
In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti
nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza
delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che
l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida
ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto
dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal
fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11
(Revisione legale dei conti)
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se
ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un
Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti
nell'apposito registro.
ART. 12
(Patrimonio)
ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)
Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di
recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.
ART. 14
(Risorse economiche)
L’associazione può trarre le risorse
economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria
attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e
privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da
attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse
generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
ART. 15
(Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con
decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Consiglio Direttivo, viene approvato dalla
Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il
bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
L’Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano
i 100 mila euro annui, L’associazione deve pubblicare annualmente e
tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi
o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
controllo e ai dirigenti.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano un
milione di euro annui, l’associazione deve redigere, depositare presso il
Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito
internet il bilancio sociale.
ART. 17
(Libri)
L’associazione deve
tenere i seguenti libri:
-
libro
degli associati, tenuto a cura dell'Consiglio Direttivo;
-
registro
dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
-
libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere
trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Consiglio
Direttivo;
-
libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell'Consiglio Direttivo, tenuto a cura
dello stesso organo;
-
il
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo
di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
-
il
libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi,
tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto
di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta al
Presidente del Consiglio Direttivo.
ART. 18
(Volontari)
I volontari sono persone
che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività
in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio
tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve
essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei
volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono
essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute
e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati
rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute
dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art.
17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di
volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
ART. 19
(Lavoratori)
L’associazione può
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o
di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare
funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare
l’attività svolta.
In ogni caso, il numero
dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del
numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione,
il patrimonio residuo è devoluto, previo
parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo
settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla
Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione
sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività
del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede
alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri
associati.
ART. 21
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli
eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi,
si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice
civile.
ORGANI SOCIETARI
Consiglio Direttivo 2022-2024:
Comitato Scientifico 2022-2024:
Cristina Acidini
Ugo Bargagli
Serena Cenni
Linda Falcone
Giovanna Giusti
Francesca Baldry
Marilena Mosco
Maurizio Naldini
Presidente Onorario:
Giuliano Angeli
Soci Onorari:
Paul Fusco
Giorgio Buccellati
Cristina Acidini
Jane Fortune